Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo
IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come
modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al
successivo comma, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di
capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati
ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal
presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al
predetto decreto 9 aprile 1994:
9 - Impianti Elettrici;
11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove
pertinente;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i restanti punti della predetta regola tecnica.
3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b)
del comma precedente.
4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovra' essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151 e successive modificazioni.
5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di
capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere
adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal
presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2,
lettera b).
6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2014
Il Ministro: Alfano