IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e
integrazioni che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale  rotativo
per l'innovazione tecnologica; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3  aprile  1993  n.
96; 
  Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del
20 ottobre 1995 e successive modifiche ed  integrazioni,  il  decreto
ministeriale del 1°  febbraio  2006  ed  il  decreto  ministeriale  3
dicembre 2008, nonche' le relative circolari applicative; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.  300,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante "Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente  il  testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi
della predetta legge n. 488/92; 
  Vista la circolare del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni
ed integrazioni, esplicativa  delle  modalita'  e  procedure  per  la
concessione  ed  erogazione   delle   agevolazioni   alle   attivita'
produttive nelle aree  depresse  del  Paese  di  cui  alla  legge  n.
488/1992, settore industria; 
  Vista la direttiva 16 gennaio 2001  del  Ministero  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  contenente  direttive  per   la
concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  Speciale  Rotativo  per
l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17  febbraio
1982, n. 46; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001  n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la circolare del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11   maggio   2001,   n.   1034240   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  esplicativa   delle   modalita'   e
procedure per la concessione ed  erogazione  delle  agevolazioni  del
fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione,  tecnologica  di   cui
all'art. l4 della legge l7 febbraio 1982, n. 46; 
  Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) "Sviluppo
imprenditoriale locale", approvato  dalla  Commissione  della  Unione
europea con decisione  C  (2000)  2342  dell'8  agosto  2000,  ed  il
relativo Complemento di  programmazione  approvato  dal  Comitato  di
Sorveglianza il 10 luglio 2001, e, in particolare, la Misura 2.l.a  -
Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione; 
  Vista la circolare del  Ministero  delle  attivita'  produttive  28
novembre 2001, n.  1167509,  con  la  quale  sono  state  fissate  le
modalita' applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione  prevedendo
al punto 1.2 che il  sistema  agevolativo  sia  applicato  attraverso
bandi per  la  concessione,  sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili, delle agevolazioni alle imprese  che  ne  abbiano  fatto
richiesta nei termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministero  delle
attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma
di  sviluppo   precompetitivo   e   il   conseguente   programma   di
industrializzazione dei risultati, oltre ad  eventuali  attivita'  di
formazione e alla "prenotazione" delle risorse del Fondo di  garanzia
per le PMI; 
  Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) "Sviluppo
imprenditoriale locale", approvato  dalla  Commissione  della  Unione
europea con decisione  C  (2000)  2342  dell'8  agosto  2000,  ed  il
relativo Complemento di  programmazione  approvato  dal  Comitato  di
Sorveglianza  il  26  febbraio  2004,  per  la  parte  relativa  alle
modalita' operative della Misura 2.1.a, denominata  PIA  Innovazione,
secondo bando; 
  Vista la circolare del  Ministero  della  attivita'  produttive  28
aprile 2004, n. 946130, con la quale sono state fissate le  modalita'
applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo  al  punto
1.2 che il sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi per  la
concessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,  delle
agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto richiesta nei  termini
stabiliti con decreto del Ministero  delle  attivita'  produttive,  a
fronte  di  iniziative   concernenti   un   programma   di   sviluppo
precompetitivo e il conseguente programma di industrializzazione  dei
risultati,  oltre  ad  eventuali  attivita'  di  formazione  e   alla
"prenotazione" delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI; 
  Visto l'art. 8-bis, della  legge  3  agosto  2007  n.  127  recante
disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi d'impresa; 
  Visto il  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29  comma
2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei  procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui all'art.  1  del  decreto-legge  22
ottobre 1992 n. 415, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in
vigore del  decreto-legge  medesimo  non  sia  stata  avanzata  dalle
imprese  destinatarie  delle   agevolazioni   alcuna   richiesta   di
erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma
legge 488/92, il Ministero  dello  sviluppo  economico  accerta,  con
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, la  decadenza  dai  benefici  per  un  insieme  di  imprese
interessate; 
  Considerato che il predetto art. 29 comma 2  del  decreto-legge  22
giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto
2012, n. 134, e' esteso anche allo strumento Pacchetto  Integrato  di
Agevolazioni - PIA Innovazione; 
  Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco,
che  costituisce  parte  integrante  e   sostanziale   del   presente
provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei  relativi
soggetti gestori, erogazioni a titolo di stato di avanzamento ne' per
la  parte   di   ricerca   e   sviluppo   ne'   per   la   parte   di
industrializzazione; 
  Considerato che sussistono, pertanto, ai sensi dell'art. 10,  comma
1,  lettere  c)  ed  l)  delle  predette  Circolari  esplicative  del
Ministero dello sviluppo economico, n. 1167509 del 28 novembre 2001 e
n. 946130 del 28 aprile 2004, le condizioni per procedere alla revoca
totale  delle  agevolazioni,  concesse  in  via  provvisoria  con   i
provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco; 
  Presa visione delle  visure  camerali  e  tenuto  conto  di  quanto
rilevato ai fini della denominazione attuale delle imprese originarie
beneficiarie; 
  Dato  atto  che,  in   applicazione   della   suddetta   previsione
legislativa,  non  si   procedera'   alla   notifica   del   presente
provvedimento alle singole  imprese,  ma  che  la  pubblicita'  sara'
assicurata  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
7 febbraio 2014, in corso di perfezionamento, con  il  quale  il  dr.
Carlo Sappino e' stato nominato Direttore  generale  della  Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Revoca 
 
  Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  sono  revocate   le
agevolazioni  di  cui  alla  Misura  2.1.a  Pacchetto  Integrato   di
Agevolazioni - P.I.A. Innovazione concesse  in  via  provvisoria,  ai
sensi del punto 7.1 delle Circolari esplicative del  Ministero  dello
sviluppo economico, n. 1167509 del 28 novembre 2001 e n.  946130  del
28 aprile 2004,  alle  imprese  indicate  nell'allegato  elenco,  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.