Art. 4 
 
  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualita'
Spa» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra  quelli  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta'  di
scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza  dell'autorizzazione  «Agroqualita'  Spa»
restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  4.  Nell'ambito  del  periodo  di   validita'   dell'autorizzazione
«Agroqualita' Spa» e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.