Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di  confermare  l'indicazione  dell'organismo  "Suolo  e
Salute Srl" o proporre un nuovo soggetto  da  scegliersi  tra  quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 526, ovvero di  rinunciare  esplicitamente  a  tale
facolta' di scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Suolo e Salute  Srl"
restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' dell' autorizzazione "Suolo
e Salute  Srl"  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.