Art. 2 Estensione agli agenti della riscossione del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo 1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltativita', gli agenti della riscossione possono trasmettere per via telematica il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010. 2. La trasmissione telematica riguarda i documenti, sottoscritti con l'impiego della firma digitale, che costituiscono il titolo per l'esecuzione delle formalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009.