Art. 2 
 
 
Estensione agli agenti della riscossione del  regime  transitorio  di
       facoltativita' della trasmissione telematica del titolo 
 
  1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime
transitorio di facoltativita', gli agenti della  riscossione  possono
trasmettere  per  via  telematica  il   titolo   da   presentare   ai
conservatori  dei  registri  immobiliari,  utilizzando  le  procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997,  n.  463,  secondo  le  modalita'  di  cui   al   provvedimento
interdirigenziale 21 dicembre 2010. 
  2. La trasmissione telematica riguarda  i  documenti,  sottoscritti
con l'impiego della firma digitale, che costituiscono il  titolo  per
l'esecuzione delle formalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a)
e b), del provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009.