Art. 3 Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalita' 1. A decorrere dal 31 marzo 2014, per tutte le formalita' trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e al richiedente tramite il servizio telematico.