Art. 3 
 
 
Restituzione  per  via  telematica  del   certificato   di   eseguita
                             formalita' 
 
  1. A decorrere dal 31 marzo 2014, per tutte le formalita' trasmesse
per via telematica nell'ambito delle  procedure  telematiche  di  cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463,  il
certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto  dal  conservatore
ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le  relative
funzioni e al richiedente tramite il servizio telematico.