Art. 10 
 
 
           Misure relative ai materiali di moltiplicazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora  in
un campo di piante madri venga riscontrata  la  presenza  di  PSA  il
Servizio  Fitosanitario  regionale  prescrive  l'estirpazione  e   la
distruzione dei vegetali specificati infetti e la messa in quarantena
di quelli presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo
vegetativo, nonche' adeguati interventi da  effettuare  sui  vegetali
specificati e nell'ambiente di coltivazione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora nei
vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio  fitosanitario
regionale prescrive l'estirpazione  e  la  distruzione  delle  piante
dell'intero lotto risultato infetto e  la  messa  in  quarantena  dei
lotti presenti nel luogo di produzione sino  a  tutto  il  successivo
ciclo vegetativo,  nonche'  adeguati  interventi  da  effettuare  sui
vegetali specificati e nell'ambiente di coltivazione. 
  3. Al termine del periodo di quarantena previsto ai commi 1 e 2 del
presente articolo, il Servizio  Fitosanitario  regionale  verifica  a
campione, anche con appropriate  analisi  batteriologiche,  lo  stato
fitosanitario e l'assenza di PSA nei vegetali specificati al fine  di
rilasciare l'autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione
a qualsiasi titolo. 
  4. La commercializzazione dei vegetali specificati presenti  in  un
vivaio gia' autorizzato che venga a trovarsi in un'area di  sicurezza
e'  consentita,  previa  autorizzazione  del  Servizio  fitosanitario
regionale, solo nel  periodo  di  riposo  vegetativo  della  stagione
vegetativa successiva all'ultimo accertamento della malattia.