Art. 10 Misure relative ai materiali di moltiplicazione 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora in un campo di piante madri venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio Fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione dei vegetali specificati infetti e la messa in quarantena di quelli presenti nell'intero campo sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonche' adeguati interventi da effettuare sui vegetali specificati e nell'ambiente di coltivazione. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6, qualora nei vivai venga riscontrata la presenza di PSA il Servizio fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione e la distruzione delle piante dell'intero lotto risultato infetto e la messa in quarantena dei lotti presenti nel luogo di produzione sino a tutto il successivo ciclo vegetativo, nonche' adeguati interventi da effettuare sui vegetali specificati e nell'ambiente di coltivazione. 3. Al termine del periodo di quarantena previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Servizio Fitosanitario regionale verifica a campione, anche con appropriate analisi batteriologiche, lo stato fitosanitario e l'assenza di PSA nei vegetali specificati al fine di rilasciare l'autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione a qualsiasi titolo. 4. La commercializzazione dei vegetali specificati presenti in un vivaio gia' autorizzato che venga a trovarsi in un'area di sicurezza e' consentita, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale, solo nel periodo di riposo vegetativo della stagione vegetativa successiva all'ultimo accertamento della malattia.