Art. 11 
 
 
                               Divieti 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  4,   e'   vietato
trasportare al di fuori delle aree delimitate vegetali  di  Actinidia
Lidl., incluso il legname ed altri residui colturali,  ad  esclusione
dei frutti. Tale disposizione non si applica per il  trasporto  verso
impianti autorizzati per la distruzione tramite trattamento  termico,
che deve avvenire nel piu' breve tempo  possibile  dal  taglio  delle
piante, con l'utilizzo di teloni a copertura del carico  per  evitare
la disseminazione del patogeno. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare  spostamenti
di tali materiali ai sensi del Titolo X del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 214. 
  3. E' vietata l'autoproduzione dei materiali di moltiplicazione  di
Actinidia Lindl. con materiale non conforme  a  quanto  previsto  dal
presente decreto.