Art. 11 Divieti 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, e' vietato trasportare al di fuori delle aree delimitate vegetali di Actinidia Lidl., incluso il legname ed altri residui colturali, ad esclusione dei frutti. Tale disposizione non si applica per il trasporto verso impianti autorizzati per la distruzione tramite trattamento termico, che deve avvenire nel piu' breve tempo possibile dal taglio delle piante, con l'utilizzo di teloni a copertura del carico per evitare la disseminazione del patogeno. 2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare spostamenti di tali materiali ai sensi del Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 3. E' vietata l'autoproduzione dei materiali di moltiplicazione di Actinidia Lindl. con materiale non conforme a quanto previsto dal presente decreto.