Art. 14 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  Dall'applicazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi   o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, dopo la registrazione alla  Corte  dei  conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 
    Roma, 20 dicembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 441