Art. 14 Clausola di salvaguardia Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 20 dicembre 2013 Il Ministro: De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 441