Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate  le
seguenti definizioni: 
    a) «vegetali specificati»: il polline vivo e i vegetali destinati
alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl; 
    b) «area indenne»: territorio dove non e' presente PSA o dove  lo
stesso e' stato eradicato ufficialmente, in conformita' allo Standard
ISPM n. 4 della FAO; 
    c) «luogo di produzione indenne»: luogo di produzione in  cui  il
PSA non e' presente come dimostrato da evidenze  scientifiche  ed  in
cui, ove appropriato, tale condizione e' mantenuta ufficialmente  per
un periodo definito, in conformita' allo Standard ISPM  n.  10  della
FAO; 
    d) «sito di produzione indenne»: una  porzione  di  un  luogo  di
produzione in cui il PSA non e' presente come dimostrato da  evidenze
scientifiche ed in cui, ove appropriato, tale condizione e' mantenuta
ufficialmente per un periodo definito e che puo' essere gestito  come
un'unita' separata autonoma, in conformita' allo Standard ISPM n.  10
della FAO; 
    e) «area contaminata»: appezzamento  precedentemente  indenne  in
cui e' stata accertata la presenza di PSA in una o piu' piante; 
    f) «area di contenimento»: il territorio dove la presenza del PSA
e' tale da rendere  tecnicamente  non  possibile  l'eradicazione  nel
breve termine ed e' necessario il contenimento dell'organismo  nocivo
e l'eliminazione delle fonti di inoculo; 
    g) «area di sicurezza»: area  di  raggio  di  500  metri  intorno
all'area contaminata o all'area di contenimento; 
    h) «area delimitata»: la zona comprendente l'area  contaminata  e
la relativa area di sicurezza o l'area di contenimento e la  relativa
area di sicurezza; 
    i) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella  quale
e' coltivata un'unica specie; 
    j) «lotto»: una certa quantita' di un prodotto  unico,  che  puo'
essere identificato grazie all'omogeneita' della sua  composizione  e
della sua origine.