Art. 2 Definizioni Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni: a) «vegetali specificati»: il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl; b) «area indenne»: territorio dove non e' presente PSA o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente, in conformita' allo Standard ISPM n. 4 della FAO; c) «luogo di produzione indenne»: luogo di produzione in cui il PSA non e' presente come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, ove appropriato, tale condizione e' mantenuta ufficialmente per un periodo definito, in conformita' allo Standard ISPM n. 10 della FAO; d) «sito di produzione indenne»: una porzione di un luogo di produzione in cui il PSA non e' presente come dimostrato da evidenze scientifiche ed in cui, ove appropriato, tale condizione e' mantenuta ufficialmente per un periodo definito e che puo' essere gestito come un'unita' separata autonoma, in conformita' allo Standard ISPM n. 10 della FAO; e) «area contaminata»: appezzamento precedentemente indenne in cui e' stata accertata la presenza di PSA in una o piu' piante; f) «area di contenimento»: il territorio dove la presenza del PSA e' tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione nel breve termine ed e' necessario il contenimento dell'organismo nocivo e l'eliminazione delle fonti di inoculo; g) «area di sicurezza»: area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata o all'area di contenimento; h) «area delimitata»: la zona comprendente l'area contaminata e la relativa area di sicurezza o l'area di contenimento e la relativa area di sicurezza; i) «appezzamento»: un'area di terreno ben delimitata nella quale e' coltivata un'unica specie; j) «lotto»: una certa quantita' di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine.