Art. 3 Importazione di vegetali specificati 1. I vegetali specificati originari di paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I. 2. Chiunque introduce nel territorio della Repubblica italiana i vegetali specificati deve essere iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatto salvo per coloro che introducono i vegetali specificati ai sensi del Titolo X del citato decreto.