Art. 3 
 
 
                Importazione di vegetali specificati 
 
  1. I vegetali specificati originari di paesi terzi  possono  essere
introdotti  nel  territorio  della  Repubblica   italiana   solo   se
rispettano le prescrizioni specifiche per  l'introduzione,  precisate
all'allegato I. 
  2. Chiunque introduce nel territorio della  Repubblica  italiana  i
vegetali specificati deve essere iscritto al Registro  Ufficiale  dei
Produttori di cui all'art. 20,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005,  n.  214,  fatto  salvo  per  coloro  che
introducono i vegetali specificati ai sensi del Titolo X  del  citato
decreto.