Art. 5 Indagini e notifiche relative a PSA 1. I Servizi fitosanitari regionali, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, effettuano indagini ufficiali annuali volte ad accertare la presenza di PSA nei territori di competenza sui vegetali specificati e su altri vegetali di Actinidia Lindl. 2. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche, con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, agli impianti di produzione di polline, al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale ed ai frutteti. 3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza di PSA in una parte del proprio territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata. 4. I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati delle indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 dicembre di ogni anno. 5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio della comparsa effettiva o sospetta di PSA in un'area, un luogo di produzione o un sito di produzione ritenuti indenni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.