Art. 5 
 
 
                 Indagini e notifiche relative a PSA 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali, direttamente o tramite tecnici
operanti sotto  il  loro  controllo,  effettuano  indagini  ufficiali
annuali volte ad accertare  la  presenza  di  PSA  nei  territori  di
competenza sui vegetali specificati e su altri vegetali di  Actinidia
Lindl. 
  2. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se  del  caso,  in
appropriate analisi  batteriologiche,  con  particolare  riguardo  ai
campi di piante madri, ai  vivai,  agli  impianti  di  produzione  di
polline, al materiale vegetale coltivato a scopo sperimentale  ed  ai
frutteti. 
  3. I Servizi fitosanitari regionali  notificano  immediatamente  al
Servizio fitosanitario centrale la presenza di PSA in una  parte  del
proprio  territorio  in  cui  tale  presenza  non  era  stata  ancora
riscontrata. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali notificano  i  risultati  delle
indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31  dicembre  di
ogni anno. 
  5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, e' fatto obbligo a chiunque e' a  conoscenza,  compresi
gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di
dare immediata  comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per territorio della comparsa effettiva o sospetta di  PSA
in un'area, un luogo di produzione o un sito di  produzione  ritenuti
indenni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.