Art. 6 Definizione dello stato fitosanitario del territorio 1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito delle indagini di cui all'art. 5 e delle informazioni a disposizione, istituiscono nei territori di competenza, le aree indenni, le aree contaminate, le aree di contenimento e le relative aree di sicurezza. 2. Le aree delimitate sono revocate nel caso in cui per un periodo di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza di PSA. 3. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un appezzamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio istituisce l'area delimitata e adotta le misure ufficiali, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.