Art. 6 
 
 
        Definizione dello stato fitosanitario del territorio 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito  delle  indagini  di
cui all'art. 5 e delle informazioni a disposizione, istituiscono  nei
territori di competenza, le aree indenni,  le  aree  contaminate,  le
aree di contenimento e le relative aree di sicurezza. 
  2. Le aree delimitate sono revocate nel caso in cui per un  periodo
di almeno due anni consecutivi si accerti l'assenza di PSA. 
  3. Quando viene confermata la presenza di PSA in una pianta o in un
appezzamento, il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio istituisce l'area delimitata e adotta le misure ufficiali,
ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9.