Art. 7 
 
 
                    Misure nelle aree contaminate 
 
  1.  Nelle  aree  contaminate  i  Servizi   fitosanitari   regionali
effettuano indagini sistematiche e prescrivono  adeguati  trattamenti
per impedire la diffusione della malattia. 
  2. Nel caso  di  presenza  di  cancri  nella  pianta,  il  Servizio
fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione delle piante colpite
o dell'intero appezzamento oppure la capitozzatura  o  l'asportazione
delle parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70  cm  dalla
parte colpita, in funzione del  rischio  fitosanitario.  Il  Servizio
fitosanitario regionale, al  fine  della  prevenzione  fitosanitaria,
puo' prescrivere le suddette misure anche in assenza di cancri  sulle
piante. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli  interventi
cesori deve  essere  distrutto  mediante  bruciatura  o  interramento
profondo in  loco,  fatte  salve  diverse  modalita'  prescritte  dal
Servizio Fitosanitario.