Art. 7 Misure nelle aree contaminate 1. Nelle aree contaminate i Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini sistematiche e prescrivono adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia. 2. Nel caso di presenza di cancri nella pianta, il Servizio fitosanitario regionale prescrive l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento oppure la capitozzatura o l'asportazione delle parti colpite, con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, in funzione del rischio fitosanitario. Il Servizio fitosanitario regionale, al fine della prevenzione fitosanitaria, puo' prescrivere le suddette misure anche in assenza di cancri sulle piante. Il materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori deve essere distrutto mediante bruciatura o interramento profondo in loco, fatte salve diverse modalita' prescritte dal Servizio Fitosanitario.