Art. 9 Misure nelle aree di contenimento 1. Nelle aree di contenimento il Servizio fitosanitario regionale attua uno specifico piano di azione, in conformita' allo standard tecnico emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. Nelle aree di contenimento e' assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per l'adozione delle strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.