Art. 9 
 
 
                  Misure nelle aree di contenimento 
 
  1. Nelle aree di contenimento il Servizio  fitosanitario  regionale
attua uno specifico piano di azione,  in  conformita'  allo  standard
tecnico emanato ai sensi dell'art.  49,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 
  2. Nelle aree di contenimento e' assicurata  adeguata  informazione
ed assistenza tecnica alle aziende agricole presenti, per  l'adozione
delle strategie volontarie di controllo previste dal piano di azione.