Art. 2 
 
 
                        Soggetti interessati 
 
  1. Le agevolazioni di cui  all'art.  4  si  applicano  ai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
Titolo I del testo unico, nonche' ai  soggetti  passivi  dell'imposta
sul reddito delle societa' di cui al Titolo  II  dello  stesso  testo
unico,  che  effettuano  un  investimento  agevolato,  come  definito
nell'art. 3, in una o piu' start-up innovative  nei  tre  periodi  di
imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. L'investimento agevolato puo' essere  effettuato  indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del  risparmio
o  altre  societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative; tuttavia, nel caso  di  investimenti  effettuati
per il  tramite  delle  altre  societa'  di  capitali  che  investono
prevalentemente  in  start-up  innovative,  le  agevolazioni  di  cui
all'art.  4  spettano  in  misura  proporzionale  agli   investimenti
effettuati  nelle  start-up  innovative  da   tali   societa',   come
risultanti dal bilancio  chiuso  relativo  all'esercizio  in  cui  e'
effettuato l'investimento agevolato. 
  3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: 
    a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di
investimento collettivo del  risparmio  e  societa',  direttamente  o
indirettamente, a partecipazione pubblica; 
    b) nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  che  si
qualifichino come: 
      1)  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione  della
comunicazione  della  Commissione  europea  «Orientamenti  comunitari
sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di
imprese in difficolta'» (2004/C 244/02); 
      2) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori
del carbone e dell'acciaio; 
    c) alle start-up innovative e agli incubatori  certificati,  agli
organismi di investimento  collettivo  del  risparmio,  nonche'  alle
altre societa' di capitali che investono prevalentemente in  start-up
innovative; 
    d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per  il  tramite
delle altre societa' di capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l'investimento
si   intende   effettuato   ai   sensi   dell'art.   3,    possiedono
partecipazioni, titoli o diritti nella  start-up  innovativa  oggetto
dell'investimento che rappresentino complessivamente una  percentuale
di  diritti  di  voto  esercitabili  nell'assemblea  ordinaria  o  di
partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up  innovativa
superiore al 30 per cento; a questi fini si tiene conto  anche  delle
partecipazioni, titoli o diritti  posseduti  dai  familiari  di  tali
soggetti individuati ai  sensi  dell'art.  230-bis,  comma  3,  c.c.,
ovvero da societa' controllate ai  sensi  dell'art.  2359,  comma  1,
numero 1), c.c..