Art. 3 
 
 
                  Nozione di investimento agevolato 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano  ai  conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative  o  delle
societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative,  anche  in  seguito  alla  conversione  di   obbligazioni
convertibili in azioni o  quote  di  nuova  emissione,  nonche'  agli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e). 
  2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste  dall'art.  27  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo  d'imposta
in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese dell'atto costitutivo o della deliberazione  di  aumento  del
capitale sociale  ovvero,  se  successiva,  alla  data  del  deposito
dell'attestazione che l'aumento del capitale  e'  stato  eseguito  ai
sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile. 
  4. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione. 
  5.  Con  riguardo  alle  start-up  innovative  non  residenti   che
esercitano  nel  territorio  dello  Stato  un'attivita'  di   impresa
mediante una stabile  organizzazione,  le  agevolazioni  spettano  in
relazione alla parte corrispondente  agli  incrementi  del  fondo  di
dotazione delle stesse stabili organizzazioni.