Art. 5 
 
 
        Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1 o i soggetti di  cui  all'art.
1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino: 
    a) una certificazione della start-up innovativa  che  attesti  il
rispetto del limite di cui all'art.  4,  comma  8,  relativamente  al
periodo di imposta in cui e' stato effettuato l'investimento; 
    b) copia del piano di  investimento  della  start-up  innovativa,
contenente  informazioni  dettagliate  sull'oggetto  della   prevista
attivita' della medesima start-up innovativa, sui relativi  prodotti,
nonche' sull'andamento, previsto  o  attuale,  delle  vendite  e  dei
profitti; 
    c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7,
una certificazione rilasciata dalla  start-up  innovativa  attestante
l'oggetto della propria attivita'. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
e), nonche', nel caso di investimenti  per  il  tramite  delle  altre
societa' che investono prevalentemente  in  start-up  innovative,  il
possesso dei requisiti di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  f)  e
l'entita'  dell'investimento  agevolabile  ai  sensi  del   comma   2
dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura
degli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  di  tali
altre  societa'  entro  il  termine  per   la   presentazione   della
dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta
in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3. 
  3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative,  degli  organismi
di investimento collettivo del risparmio o delle altre  societa'  che
investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con  il
periodo  di  imposta  dell'investitore  e  l'investitore  riceva   la
certificazione nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui
l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art.
4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.