Art. 6 
 
 
                Decadenza dalle agevolazioni fiscali 
 
  1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se,  entro
due anni dalla data in cui rileva l'investimento ai  sensi  dell'art.
3, si verifica: 
    a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle
partecipazioni ricevute in cambio  degli  investimenti  agevolati  ai
sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo  oneroso  che  importano
costituzione o trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  i
conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma  3,  lettere
a) e b), nonche' la cessione  di  diritti  o  titoli  attraverso  cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni; 
    b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o
quote delle  start-up  innovative  o  delle  societa'  che  investono
prevalentemente in start-up innovative; 
    c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1; 
    d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25. 
  2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.
2, comma  1  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che  investono
prevalentemente in start-up innovative la condizione di cui al  comma
1 deve essere verificata in capo  alla  stessa  societa'  tramite  la
quale si effettua  l'investimento.  Qualora  non  sia  rispettata  la
condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono  riceverne
notizia entro il termine per  la  presentazione  della  dichiarazione
delle imposte sui redditi relativa al periodo  d'imposta  in  cui  si
verifica  tale  causa  di  decadenza,  al  fine  del  rispetto  degli
adempimenti stabiliti nel successivo comma 4. 
  3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione: 
    a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del
contribuente, nonche' i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni
straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico;
in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a  causa  di  morte,  le
condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a
decorrere dalla  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'investimento
agevolato da parte del dante causa; 
    b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up
innovativa dovuta alla  scadenza  dei  quattro  anni  dalla  data  di
costituzione o del diverso termine indicato dal secondo  periodo  del
comma 3 dello stesso art. 25. 
  4.  Nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza
dall'agevolazione, l'investitore: 
    a) se soggetto passivo dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  deve  incrementare  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  dovuta  per  tale  periodo   d'imposta   di   un   ammontare
corrispondente alla  detrazione  effettivamente  fruita  nei  periodi
d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1  e  2,  aumentata
degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il
termine per il versamento a  saldo  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche; 
    b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito  delle  societa',
deve incrementare il reddito di tale periodo  d'imposta  dell'importo
corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione  del
reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma
3. Entro il termine  per  il  versamento  a  saldo  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e' dovuto l'importo degli interessi legali  da
determinare sulla imposta sul reddito delle societa' non versata  per
i periodi d'imposta precedenti per  effetto  delle  disposizioni  del
presente decreto.