Art. 5 
 
  Ai sensi dell'art. 16,  paragrafi  9  e  10  del  regolamento  (CE)
1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna  accettazione  di
cui al precedente art. 4,  il  diritto  di  esercire  ciascuna  delle
singole  rotte  Alghero-Bologna   e   viceversa,   Alghero-Torino   e
viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa,
Cagliari-Torino   e   viceversa,   Cagliari-Verona    e    viceversa,
Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e  viceversa,  potra'  essere
concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di  quattro
anni, tramite gare pubbliche in conformita' alla  procedura  prevista
dall'art. 17 del medesimo  regolamento  comunitario.  Le  informative
relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art.  17,
paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.