Art. 2 
 
  1. I prodotti soggetti a regime di  libera  vendita,  presenti  sul
mercato appartenenti  al  tipo  di  prodotto  2,  e  contenenti  come
principio attivo unicamente il solfato di rame pentaidrato a sostegno
dei quali alla data del 30  giugno  2015  non  e'  presentata  alcuna
domanda di autorizzazione come prodotto biocida  non  possono  essere
piu' immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo
il 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  prodotti
di libera vendita contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia  ancora  in  valutazione.  Per  tali  prodotti  i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nel regolamento  di  esecuzione  della
Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.