Art. 2 
 
  1. I prodotti soggetti a regime di  libera  vendita,  presenti  sul
mercato appartenenti  al  tipo  di  prodotto  6,  e  contenenti  come
principio attivo unicamente l'IPBC a sostegno dei quali alla data del
30 giugno 2015 non e' presentata  alcuna  domanda  di  autorizzazione
come prodotto biocida non possono essere piu'  immessi  sul  mercato,
venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  prodotti
di libera vendita contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia  ancora  in  valutazione.  Per  tali  prodotti  i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nel regolamento  di  esecuzione  della
Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.