Art. 2 1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 2, e contenenti come principio attivo unicamente l'acido nonanoico a sostegno dei quali alla data del 30 settembre 2015 non e' presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere piu' immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2017. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti piu' principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformita' a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.