Art. 2 
 
  1. I prodotti soggetti a regime di  libera  vendita,  presenti  sul
mercato appartenenti  al  tipo  di  prodotto  2,  e  contenenti  come
principio attivo unicamente l'acido nonanoico a  sostegno  dei  quali
alla data del 30 settembre 2015 non e' presentata alcuna  domanda  di
autorizzazione come prodotto biocida non possono essere piu'  immessi
sul mercato, venduti o  ceduti  al  consumatore  finale  dopo  il  30
settembre 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  prodotti
di libera vendita contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia  ancora  in  valutazione.  Per  tali  prodotti  i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nel regolamento  di  esecuzione  della
Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.