Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 
  2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA  Certificazioni
Srl" e' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo  di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a  meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare "CSQA Certificazioni Srl"  o  proporre  un
nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente a tale facolta' di individuazione. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione,  "CSQA
Certificazioni Srl" e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.