Art. 3 
 
  1.   L'organismo   autorizzato   "DQA   -   Dipartimento   Qualita'
Agroalimentare" non puo' modificare la denominazione e  la  compagine
sociale, il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza,  il
proprio sistema qualita', le modalita'  di  controllo  e  il  sistema
tariffario  riportati  nell'apposito  piano  di  controllo   per   la
denominazione "Pecorino Toscano", cosi'  come  depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'. 
  2.  "DQA  -  Dipartimento  Qualita'  Agroalimentare"   comunica   e
sottopone all'approvazione ministeriale ogni  variazione  concernente
il personale ispettivo indicato nella documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il  mantenimento
del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.