Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 
  2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "DQA  -  Dipartimento
Qualita' Agroalimentare"  e'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi
privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della  legge  21
dicembre 1999, n. 526 a meno che  non  intervengano  motivi  ostativi
alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  3. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  8  della  legge  21
dicembre  1999,  n.526,  dovra'  comunicare  all'Autorita'  nazionale
competente, l'intenzione di confermare "DQA -  Dipartimento  Qualita'
Agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della  legge  21
dicembre 1999, n.526, ovvero  di  rinunciare  esplicitamente  a  tale
facolta' di individuazione. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, "DQA -
Dipartimento Qualita' Agroalimentare" e' tenuto ad adempiere a  tutte
le disposizioni complementari che l'autorita'  nazionale  competente,
ove lo ritenga necessario, decida di impartire.