Art. 4 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" e' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di individuazione. 4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.