Art. 5 1. L'organismo autorizzato "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Pecorino Toscano" delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Pecorino Toscano" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.