Art. 5 
 
  1.   L'organismo   autorizzato   "DQA   -   Dipartimento   Qualita'
Agroalimentare"   comunica   alla   Direzione   Generale    per    il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela
del  consumatore  del  Ministero  le  attestazioni   di   conformita'
all'utilizzo della denominazione "Pecorino Toscano"  delle  quantita'
certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal
rilascio delle stesse. 
  2. "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" trasmettera' i dati
relativi al rilascio delle attestazioni di  conformita'  all'utilizzo
della denominazione "Pecorino Toscano" a richiesta del  Consorzio  di
tutela riconosciuto, ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  526/99  e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.