La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:
premesso
che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, sono
stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
visto
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in
periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche;
d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo
unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e
l'11 marzo 2003;
e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modifiche;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere
efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla
consultazione elettorale di cui al comma 1.