Art. 11
Trasmissioni televideo per i non udenti
1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in
aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da
parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente
delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti
l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali
iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a
partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione
delle candidature.