Art. 13
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento,
incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera
sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di
massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi'
precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della
competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per via
telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i
temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei
tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonche' la suddivisione
per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di
ciascuna trasmissione.
4. La documentazione di cui al precedente comma e' contestualmente
pubblicata e scaricabile dal sito della Rai.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio
di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari
per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando
gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni
specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le
ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla
Commissione.