Art. 13 Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. 3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonche' la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione. 4. La documentazione di cui al precedente comma e' contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito della Rai. 5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.