Art. 14
Responsabilita' del Consiglio di amministrazione e del direttore
generale
1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della
Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti
nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione
parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal
direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,
considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione
dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi
disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati
da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai e'
chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio
a favore dei soggetti politici danneggiati.
3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza
agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo
1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.