Art. 2
Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione
radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui
alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le
modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme
di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il
raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi
diritto di cui all'articolo 3 della presente delibera. Essa si
realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i
messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni
televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui
rispettivamente agli articoli 6, 7 e 3 della presente delibera. Le
trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti
e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma
3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le
modalita' di cui all'articolo 7 del presente provvedimento;
c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui
all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le
modalita' previste dal successivo articolo 4 della presente delibera,
mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi
approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a
rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia
ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 44;
d) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in
collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o
con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei
e con la partecipazione di capolista europei;
e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in
politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui
all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la
piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La
Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni
indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche
e televisive di cui all'articolo 5.