Art. 2 
 
 
      Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione
radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le  trasmissioni  di  cui
alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con  le
modalita' indicate di seguito: 
    a) la comunicazione politica, di cui  all'articolo  4,  comma  1,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante  forme
di contraddittorio, interviste e ogni altra  forma  che  consenta  il
raffronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto di cui  all'articolo  3  della  presente  delibera.  Essa  si
realizza mediante  le  Tribune  disposte  dalla  Commissione,  con  i
messaggi  autogestiti  e  con  le  eventuali  ulteriori  trasmissioni
televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla  Rai,  di  cui
rispettivamente agli articoli 6, 7 e 3 della  presente  delibera.  Le
trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti
e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; 
    b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4,  comma
3, della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  sono  realizzati  con  le
modalita' di cui all'articolo 7 del presente provvedimento; 
    c) l'informazione  e'  assicurata,  secondo  i  principi  di  cui
all'articolo 5 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  e  con  le
modalita' previste dal successivo articolo 4 della presente delibera,
mediante i telegiornali, i giornali radio, i  notiziari,  i  relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media  audiovisivi  e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 44; 
    d) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in
collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER  e/o
con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi  europei
e con la partecipazione di capolista europei; 
    e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione  nazionale
o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne'  che  riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis  della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre  assicurata  la
piu'  ampia  ed  equilibrata  presenza  di  entrambi  i   sessi.   La
Commissione  parlamentare  vigila  sulla  corretta  applicazione  del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le  trasmissioni
indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche
e televisive di cui all'articolo 5.