Art. 2 Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto di cui all'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 6, 7 e 3 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'articolo 7 del presente provvedimento; c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalita' previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; d) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei e con la partecipazione di capolista europei; e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.