Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai
programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
nazionale.
2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel
periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di
presentazione delle candidature, garantiscono spazi:
a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La
dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al
Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il
secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al
Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di
una forza politica;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento
nazionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre
rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un
proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto
del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa
fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in
volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di
cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con
il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare
almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze
linguistiche, ancorche' presenti in una sola circoscrizione, hanno
diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza
linguistica stessa.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per
il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in
proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d).
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi
disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.
28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei
principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo
comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che
dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente
articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.