Art. 3 
 
 
               Trasmissioni di comunicazione politica 
       a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai 
 
  1. Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la  Rai
programma  trasmissioni  di  comunicazione  politica   a   diffusione
nazionale. 
  2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel
periodo  compreso  tra  la  data  di   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella  Gazzetta  Ufficiale  e  quella  del  termine  di
presentazione delle candidature, garantiscono spazi: 
    a) alle forze politiche che hanno eletto con un  proprio  simbolo
almeno  due  rappresentanti  italiani  al  Parlamento   europeo.   La
dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al
Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla  Commissione  entro  il
secondo   giorno   successivo   alla   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani  al
Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza  a  piu'  di
una forza politica; 
    b) alle forze politiche, diverse da quelle di  cui  alla  lettera
a), che  costituiscono  gruppo  in  almeno  un  ramo  del  Parlamento
nazionale; 
    c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e  b),  che  hanno  eletto,  con  un  proprio  simbolo,  almeno   tre
rappresentanti nel Parlamento nazionale  o  che  sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno  eletto,  con  un
proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; 
    d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e  al  Gruppo  Misto
del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che  di  volta  in
volta rappresenteranno i due Gruppi. 
  3.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente
la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica  di
cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con
il medesimo simbolo  in  tanti  ambiti  territoriali  da  interessare
almeno un quarto  degli  elettori.  Le  liste  riferite  a  minoranze
linguistiche, ancorche' presenti in una  sola  circoscrizione,  hanno
diritto  a  spazi  nelle  trasmissioni  di   comunicazione   politica
irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente  la  minoranza
linguistica stessa. 
  4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti  per
il 70 per  cento  in  modo  paritario  e  per  il  30  per  cento  in
proporzione alla loro forza parlamentare tra i  soggetti  di  cui  al
comma 2, lettere a), b), c) e d). 
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3  il  tempo  disponibile  è
ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. 
  6.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000,  n.
28, puo' essere realizzato,  oltre  che  nell'ambito  della  medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque  entro  la  settimana  successiva  alle  compensazioni   che
dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. 
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 
  8.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223.