Art. 6
Tribune elettorali
1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, nelle fasce orarie
di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali
telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la
coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune
politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata
non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula
del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e
di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di
assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di
lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le
presenze.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle candidature, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 4.
3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del
termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del
secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un
rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati
all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 5.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.
5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e
trasmesse dalla sede di Roma della Rai.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui
al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e
per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni
radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono
conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.
8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda
e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte
alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta,
il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di
dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a
partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un
accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.
10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da
quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile con il
consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.
11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono
delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla
Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o
che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le
disposizioni degli articoli 13 e 14.