Art. 6 Tribune elettorali 1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze. 2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4. 3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5. 4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8. 5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della Rai. 6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. 7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai. 11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.