Art. 6 
 
 
                         Tribune elettorali 
 
  1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, nelle fasce orarie
di  buon  ascolto,  preferibilmente  prima  o   dopo   i   principali
telegiornali  e   notiziari   radiofonici,   comunque   evitando   la
coincidenza con altri  programmi  a  contenuto  informativo,  Tribune
politico-elettorali, televisive e radiofoniche,  ciascuna  di  durata
non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate  con  la  formula
del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e
di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di
assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali  di
lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di  genere  tra  le
presenze. 
  2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza  del  termine
per   la   presentazione   delle   candidature,   prende   parte   un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'articolo 3, comma 2, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 4. 
  3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza  del
termine per la presentazione delle candidature e  la  mezzanotte  del
secondo giorno precedente la data delle  elezioni,  prende  parte  un
rappresentante  per  ciascuno  dei  soggetti   politici   individuati
all'articolo 3, comma 3, secondo quanto  stabilito  dall'articolo  3,
comma 5. 
  4. Alle trasmissioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8. 
  5. Le Tribune di cui al  comma  1,  di  norma,  sono  registrate  e
trasmesse dalla sede di Roma della Rai. 
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. 
  7.   L'organizzazione   e   la   conduzione   delle    trasmissioni
radiofoniche, nonche' la  loro  collocazione  in  palinsesto,  devono
conformarsi  quanto  piu'  possibile  alle  trasmissioni  televisive,
tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi. 
  8. Tutte le Tribune sono trasmesse  di  regola  in  diretta,  salvo
diverso accordo tra tutti i  partecipanti;  se  sono  registrate,  la
registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in  onda
e avviene contestualmente per tutti i  soggetti  che  prendono  parte
alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,   di
dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente  diritto  a
partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta'  degli  altri  di
intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina  un
accrescimento  del   tempo   loro   spettante.   Nelle   trasmissioni
interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza. 
  10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse  da
quelle indicate  nel  presente  provvedimento  e'  possibile  con  il
consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai. 
  11. Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  Tribune  sono
delegate  alla  direzione  di  Rai  Parlamento,  che  riferisce  alla
Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga  necessario  o
che  ne  viene  fatta  richiesta.  Si  applicano  in   proposito   le
disposizioni degli articoli 13 e 14.