Art. 7 Messaggi autogestiti 1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera. 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3. 3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire in orari di buon ascolto piu' di una fascia oraria. La comunicazione della Rai e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 13 del presente provvedimento. 4. I soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che: a) e' presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma. 5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto. 6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi e' pubblicato sul sito della Rai. 7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. 8. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresi', invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.