Art. 7 
 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a
diffusione   nazionale   messaggi   politici   autogestiti   di   cui
all'articolo 4, comma 3, della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28  e
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera. 
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 3. 
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo  4,
comma 3, della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  nonche'  la  loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire in orari di buon  ascolto  piu'  di  una  fascia  oraria.  La
comunicazione  della  Rai  e'  valutata  dalla  Commissione  con   le
modalita' di cui all'articolo 13 del presente provvedimento. 
  4. I soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3,  beneficiano
degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che: 
    a) e' presentata alla sede di Roma della Rai entro i  due  giorni
successivi allo scadere  dell'ultimo  termine  per  la  presentazione
delle candidature; 
    b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    c)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla Rai nella sua sede di Roma. 
  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a),  la  Rai  provvede  a  ripartire  le  richieste   pervenute   nei
contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i
rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto. 
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato sul sito della Rai. 
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti. 
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28. 
  9. In caso  di  eventi  eccezionali  di  importanza  mondiale,  che
richiamano  l'attenzione  dei  media  a  livello  internazionale,   i
direttori delle testate possono decidere di mandare in onda  edizioni
straordinarie dei telegiornali per garantire la massima  informazione
possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla  ripartizione
dei  tempi  garantiti  a  ciascuna  forza  politica,  e   considerata
l'importanza degli eventi, i direttori  possono,  altresi',  invitare
esponenti di governo per garantire la rapida  e  completa  diffusione
della notizia. In tali casi  gli  esponenti  di  governo  limitano  i
propri  interventi  ai  soli  eventi  di  cui  sopra,   evitando   la
trattazione di argomenti che possano interferire, in modo  diretto  o
indiretto, con la campagna elettorale. In caso  di  violazione  della
disposizione  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  adotta  le  necessarie  sanzioni  nei
confronti della testata giornalistica responsabile.