Art. 8 Interviste dei rappresentanti nazionali di lista 1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. 2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed e' trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive. 3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. 5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate. 6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive. 7. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio. 8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e quelle di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.