Art. 8 
 
 
          Interviste dei rappresentanti nazionali di lista 
 
  1. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la
Rai trasmette una intervista per ciascuna delle  forze  politiche  di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e  d),  evitando  di
norma la  sovrapposizione  oraria  con  altri  programmi  delle  reti
generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. 
  2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa
anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni;  essa  ha  una
durata di cinque minuti ed e' trasmessa tra le ore  22.30  e  le  ore
23.30.  Qualora  nella  stessa  serata  sia  trasmessa  piu'  di  una
intervista, le trasmissioni devono essere consecutive. 
  3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra  le  parti;  se  sono  registrate,  la  registrazione  e'
effettuata entro le 24 ore precedenti la messa  in  onda,  e  avviene
contestualmente  per  tutti  i  soggetti  che  prendono  parte   alla
trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese  in  diretta,
il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della  trasmissione,   di
dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  4. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista  per
ciascuna delle liste di cui all'articolo  3,  comma  3,  evitando  di
norma la  sovrapposizione  oraria  con  altri  programmi  delle  reti
generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. 
  5. A ciascuna intervista, condotta da un  giornalista  Rai,  prende
parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare
altre persone anche non candidate. 
  6. Ciascuna intervista,  diffusa  anche  sottotitolata  e  tradotta
nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti. 
  In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere  gli  spazi,
la Rai puo' proporre criteri  di  ponderazione.  Le  interviste  sono
trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella  stessa  serata
sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni  devono  essere
consecutive. 
  7. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato in base
al  numero  dei  rappresentanti  di  ciascun  soggetto  politico  nel
Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le
interviste dei soggetti attualmente non rappresentati.  Nei  casi  in
cui non sia possibile applicare  tali  criteri  si  procede  mediante
sorteggio. 
  8. Alle  interviste  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'articolo
3, commi 5 e 6, e quelle di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.