Art. 8
Interviste dei rappresentanti nazionali di lista
1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la
Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e d), evitando di
norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti
generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.
2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa
anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una
durata di cinque minuti ed e' trasmessa tra le ore 22.30 e le ore
23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una
intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso
accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione e'
effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene
contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla
trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta,
il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di
dichiarare che si tratta di una registrazione.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per
ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di
norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti
generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.
5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende
parte il rappresentante nazionale della lista, il quale puo' delegare
altre persone anche non candidate.
6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta
nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti.
In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi,
la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono
trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata
sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere
consecutive.
7. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato in base
al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel
Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le
interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in
cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante
sorteggio.
8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano
altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 5 e 6, e quelle di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.