Art. 9 
 
 
       Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista 
 
  1. Nel  periodo  compreso  tra  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle  trasmissioni  di
cui agli articoli precedenti, la  Rai  trasmette,  nelle  ultime  due
settimane  precedenti  il  voto,  una  serie   di   conferenze-stampa
riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti  politici
di cui all'articolo 3, comma 3. 
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta
minuti ed e' trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in  date
diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo  8,  in  orari
non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale  di
giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati  dalla  societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo  pubblico,  eventualmente
anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai,  sulla  base
del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere. 
  3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della  Rai,  e'
organizzata e si svolge in modo tale  da  garantire  il  rispetto  di
principi di equilibrio,  correttezza  e  parita'  di  condizioni  nei
confronti dei soggetti intervistati. I  giornalisti  pongono  domande
ciascuna della durata non superiore a 30 secondi. 
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi  5  e  6,  e  di   cui
all'articolo 6, commi da 7 a 11.