Art. 9
Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno
precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di
cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due
settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa
riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici
di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta
minuti ed e' trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date
diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari
non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di
giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente
anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base
del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, e'
organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di
principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei
confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande
ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui
all'articolo 6, commi da 7 a 11.