IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
per gli investimenti nella  ricerca  scientifica  e  tecnologica  (di
seguito FIRST) al quale confluiscono  gli  stanziamenti  relativi  ai
Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita'  (PRIN),
al  Fondo  agevolazioni  alla  ricerca  (FAR),  al  Fondo   per   gli
investimenti della ricerca di base  (FIRB)  nonche'  le  risorse  del
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE; 
  Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27  dicembre  2006,
n. 296, come sostituito  dall'art.  32,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  il  quale  reca  disposizioni  in
ordine alle procedure da adottare per la  ripartizione  del  FIRST  e
prevede   l'emanazione   di    apposito    decreto    del    Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una  quota  non
inferiore al  15%  delle  disponibilita'  complessive  del  Fondo  al
finanziamento  di  interventi  presentati  nel  quadro  di  programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali; 
  Visto l'art. 20,  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  come
sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
legge 7 agosto 2012, n. 134,  che  prevede  che  una  percentuale  di
almeno il 10% del Fondo sia destinata  ad  interventi  in  favore  di
giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25  settembre  2002,  n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
268, che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di
selezione e valutazione dei  programmi  e  progetti  di  ricerca  sia
compresa nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  dei
progetti o programmi di  ricerca  e  abbia  un  importo  massimo  non
superiore all'1% dei predetti fondi; 
  Visto l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che
stabilisce  che  «Gli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e   dal
funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o  professionali
di valutazione e  controllo  dei  progetti  di  ricerca,  compresi  i
compensi   a   favore   di    esperti    di    alta    qualificazione
tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del  Fondo  per  gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art.
1, comma 870, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  destinate  ai
medesimi progetti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che
prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale  dei
garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure
di selezione e valutazione dei progetti di ricerca  fondamentale  sia
compresa nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  dei
progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore
al 3% dei predetti fondi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato  dalla  Corte  dei
conti in data 13 maggio 2013, registro n. 6, foglio n.  118,  con  il
quale,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  62  comma  4  del
decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7  agosto  2012,  n.  134,
vengono stabilite le modalita' di  utilizzo  e  gestione  del  FIRST,
nonche' le procedure per la concessione delle agevolazioni  a  valere
sulle relative risorse finanziarie; 
  Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   19
febbraio  2013,  n.  115  che,  rispettivamente,  prevedono  che   le
«complessive  disponibilita'  del  FIRST   [...]   sono   annualmente
ripartite con decreto del  Ministro,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze»  e  «sono  in  particolare
definite le assegnazioni per  gli  specifici  interventi  [...],  gli
eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali  di  intervento,
gli obiettivi e  i  risultati  perseguiti  nonche'  le  modalita'  di
presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi»; 
  Considerato che le risorse del FIRST, iscritte  sul  capitolo  7245
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  effettivamente  disponibili  per
l'anno 2013 sono pari ad euro 63.148.104,00; 
  Ritenuto opportuno promuovere iniziative volte a creare  meccanismi
di supporto e incentivazione ai  giovani  ricercatori  attraverso  la
realizzazione di un sistema  capace  di  valorizzare  l'eccellenza  e
l'autonomia dei  talenti  nazionali,  anche  in  vista  di  una  piu'
efficace partecipazione ai bandi europei; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Ripartizione disponibilita' 
 
  1. Le risorse disponibili sul capitolo 7245, p.g.  01  riferite  al
«Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica -
FIRST» del bilancio  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2013, pari ad
€ 63.148.104 sono cosi' ripartite: 
    a) Euro 9.472.215 per  il  finanziamento  di  interventi  di  cui
all'art.  2,  comprensivo  dei  costi  relativi  alle  attivita'   di
valutazione e monitoraggio  pari  a  94.722,15  euro,  corrispondente
all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
    b) Euro 5.000.000 per  il  finanziamento  di  interventi  di  cui
all'art.  3,  comprensivo  dei  costi  relativi  alle  attivita'   di
valutazione e monitoraggio pari a 50.000 euro, corrispondente  all'1%
del relativo  finanziamento  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
    c) Euro 48.675.889 per il  finanziamento  di  interventi  di  cui
all'art.  4,  comprensivo  dei  costi  relativi  alle  attivita'   di
valutazione e monitoraggio pari a 1.460.276,67  euro,  corrispondente
al 3% del relativo finanziamento ai  sensi  dell'art.  21,  comma  3,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.