Art. 3 
 
 
              Iniziative destinate a Social Innovation 
 
  1. L'assegnazione di  €uro  5.000.000  e'  destinata  a  interventi
riguardanti attivita' di Social Innovation attraverso  l'attribuzione
di premi a soluzioni di particolare rilievo innovativo presentate  in
risposta a specifiche «sfide» lanciate dal Ministero. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano l'intero  territorio
nazionale  e  prioritariamente  i  settori  e  le  aree  tecnologiche
individuate dal Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea. 
  3. Attraverso gli interventi di cui  al  precedente  comma  1  sono
premiate soluzioni  innovative  connesse  a  fabbisogni  concreti  di
cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni. 
  4. I soggetti, le  modalita'  di  presentazione  delle  domande,  i
criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi sono definiti in
specifici bandi del Ministero in coerenza  con  quanto  disposto  dal
D.M. n. 115/2013 e in osservanza delle seguenti indicazioni: 
    a)  I  soggetti  ammessi  a  presentare   le   domande   dovranno
prioritariamente essere, individualmente  e  congiuntamente,  persone
fisiche di  eta'  non  superiore  ai  30  anni,  imprese  industriali
esistenti da non piu' di 6  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del
bando, Universita', Enti Pubblici di Ricerca, Organismi di Ricerca; 
    b)  Le  domande  dovranno  essere  presentate  secondo  modalita'
telematiche attraverso piattaforme a tale scopo dedicate; 
    c) I criteri di valutazione e selezione  delle  domande  dovranno
riguardare prioritariamente la qualita' dei soggetti  proponenti,  la
rilevanza innovativa  della  proposta,  la  capacita'  dei  risultati
proposti di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 3. 
  5. I premi  dovranno  essere  di  entita'  fissa  e  predeterminata
nell'apposito avviso, secondo misure non superiori, unitariamente, ai
500.000 Euro.