Art. 3 Iniziative destinate a Social Innovation 1. L'assegnazione di €uro 5.000.000 e' destinata a interventi riguardanti attivita' di Social Innovation attraverso l'attribuzione di premi a soluzioni di particolare rilievo innovativo presentate in risposta a specifiche «sfide» lanciate dal Ministero. 2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano l'intero territorio nazionale e prioritariamente i settori e le aree tecnologiche individuate dal Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea. 3. Attraverso gli interventi di cui al precedente comma 1 sono premiate soluzioni innovative connesse a fabbisogni concreti di cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni. 4. I soggetti, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi sono definiti in specifici bandi del Ministero in coerenza con quanto disposto dal D.M. n. 115/2013 e in osservanza delle seguenti indicazioni: a) I soggetti ammessi a presentare le domande dovranno prioritariamente essere, individualmente e congiuntamente, persone fisiche di eta' non superiore ai 30 anni, imprese industriali esistenti da non piu' di 6 anni dalla data di pubblicazione del bando, Universita', Enti Pubblici di Ricerca, Organismi di Ricerca; b) Le domande dovranno essere presentate secondo modalita' telematiche attraverso piattaforme a tale scopo dedicate; c) I criteri di valutazione e selezione delle domande dovranno riguardare prioritariamente la qualita' dei soggetti proponenti, la rilevanza innovativa della proposta, la capacita' dei risultati proposti di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 3. 5. I premi dovranno essere di entita' fissa e predeterminata nell'apposito avviso, secondo misure non superiori, unitariamente, ai 500.000 Euro.