IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa  a  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e
degli uffici del pubblico ministero a norma  dell'art.  1,  comma  2,
della legge 14 settembre 2011, n.  148»,  con  il  quale  sono  stati
soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate  e  le  procure
della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A  ad  esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  14,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
156, sopra richiamato; 
  Considerato  che  la  fattispecie  delineata  dalla  norma  citata,
configurando  il  mantenimento  dell'ufficio   soppresso,   individua
necessariamente il  relativo  assetto  territoriale  nella  pregressa
circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti  in  contrasto
con  l'assetto  generale  fissato  dalla  riforma   della   geografia
giudiziaria; 
  Valutato,  infatti,  che  interventi  ablativi  o  deflattivi   sul
territorio compreso nella giurisdizione  dell'ufficio  da  mantenere,
non imputabili ad esigenze di coordinamento con  i  principi  cui  e'
improntata   la   revisione   delle    circoscrizioni    giudiziarie,
realizzerebbe la fattispecie, non prevista  dalla  norma  citata,  di
istituzione di un nuovo ufficio giudiziario; 
  Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i  medesimi  limiti  di
compatibilita' con l'ordinamento generale, possono essere svolte  con
riferimento  all'ipotesi  di  accorpamento   tra   uffici   limitrofi
soppressi e che, pertanto, l'aggregazione richiesta deve  realizzarsi
mediante attribuzione alla sede mantenuta dell'intero  territorio  in
precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza; 
  Rilevato che l'esercizio della facolta' di cui all'art. 3  comporta
l'assunzione, da parte dell'ente richiedente,  degli  oneri  relativi
alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi
incluso il fabbisogno di personale amministrativo,  che  deve  essere
messo a disposizione dall'ente medesimo; 
  Considerato che l'istruttoria condotta ha  consentito  di  valutare
positivamente le istanze dirette al  mantenimento  degli  uffici  del
giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante; 
  Ritenuto che, in considerazione  degli  oneri  derivanti  a  regime
dall'accoglimento della richiesta di  mantenimento  dell'ufficio  del
giudice di pace, si rende opportuno prevedere in  favore  degli  enti
richiedenti  la  facolta'  di  revocare  l'istanza  presentata  entro
termini compatibili  con  i  successivi  adempimenti  idonei  a  dare
attuazione alla previsione normativa; 
  Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle
attivita'  propedeutiche  all'esercizio  dell'attivita'   giudiziaria
secondo  il  nuovo  modello  organizzativo  e  gestionale,  si  rende
necessario prevedere a  carico  dell'ente  richiedente  l'obbligo  di
procedere, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione, alla
puntuale individuazione dei locali destinati  ad  ospitare  l'ufficio
nonche' del personale dei propri ruoli destinato a svolgere  mansioni
di  supporto  all'attivita'  giurisdizionale  da  avviare  alla  fase
formativa; 
  Valutato che, per gli uffici del giudice di pace  soppressi  per  i
quali non sia previsto il mantenimento ai sensi  dell'art.  3,  fatte
salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.   5,   l'efficacia   delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo  7
settembre 2012, n. 156,  puo'  essere  fissata,  in  conformita'  del
dettato normativo, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a
carico degli  enti  richiedenti,  gli  uffici  del  giudice  di  pace
specificamente  indicati  nell'allegato  1,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto.