Art. 2 
 
  1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, recante gli uffici del  giudice  di  pace  soppressi  a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto. 
  2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai  sensi  del
comma  1  sono   attribuite   ai   corrispondenti   uffici   indicati
nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la
tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7  settembre  2012,
n. 156.