Art. 4 
 
  1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della  tabella
A di cui all'art. 1, fatto salvo  quanto  disposto  dall'art.  5  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano  di  funzionare
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla medesima data le relative  competenze  sono  attribuite  ai
corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.