Art. 4 1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della tabella A di cui all'art. 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.