Art. 6 
 
  1. Gli enti locali  che  non  abbiano  esercitato  la  facolta'  di
recesso di  cui  all'art.  5,  sono  tenuti  a  individuare,  dandone
comunicazione all'Amministrazione entro 60 giorni  dalla  entrata  in
vigore del presente  decreto,  con  le  medesime  modalita'  indicate
all'articolo che precede, i locali destinati  ad  ospitare  l'ufficio
nonche' il personale dei propri ruoli destinato a  svolgere  mansioni
di  supporto  all'attivita'  giurisdizionale  da  avviare  alla  fase
formativa. 
  2. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui  al
comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento
presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156. 
  3. All'esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verra'
dato   avvio,   secondo   i   termini   e   le   modalita'   indicati
dall'Amministrazione mediante pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero della giustizia, alla  fase  formativa  del  personale  dei
ruoli degli enti locali  da  destinare  agli  uffici  mantenuti,  che
dovra' necessariamente  essere  completata  entro  180  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data e'
fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici
del giudice di pace mantenuti ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.