Art. 6 1. Gli enti locali che non abbiano esercitato la facolta' di recesso di cui all'art. 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione all'Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con le medesime modalita' indicate all'articolo che precede, i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonche' il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase formativa. 2. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. 3. All'esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verra' dato avvio, secondo i termini e le modalita' indicati dall'Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, alla fase formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che dovra' necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data e' fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.