Art. 7 
 
  Con successivo decreto ministeriale, da  emanarsi  all'esito  della
decorrenza dei termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2,  si
procedera' alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni  degli
uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni  agli
allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono.