Art. 7 Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi all'esito della decorrenza dei termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, si procedera' alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni agli allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono.