Art. 2 
 
  1. Qualsiasi variazione  dello  stato  di  diritto  dell'organismo,
rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica,  deve  essere
tempestivamente   comunicata   alla   Divisione   XIV   -    Rapporti
istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi
di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento  per
l'impresa e l'internazionalizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  2.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  fatto  dell'organismo,
rilevante ai fini del mantenimento  dell'accreditamento  deve  essere
tempestivamente comunicata ad Accredia. 
  3. L'organismo mette si attiene alle disposizioni dell'art. 11  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. 
  4. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV di  cui  al
comma 1, ai fini di controllo dell'attivita'  di  certificazione,  un
accesso  telematico   alla   propria   banca   dati   relativa   alle
certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di
cui trattasi.