Art. 4 
 
  1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e  della
notifica alla Commissione europea e per i  successivi  rinnovi  ,  ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a  carico
dell'Organismo di certificazione. 
  2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo  economico  ed  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero  delle
Attivita' produttive in  data  27  dicembre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  84  del  9  aprile  2004,  e  delle  relative
modalita' di versamento previsto all'art. 11,  comma  5  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese  per  le  procedure
connesse al rilascio della presente autorizzazione  e  alla  notifica
alla Commissione europea.