Art. 4 1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione. 2. L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di rideterminazione delle tariffe di cui al decreto del ministero delle Attivita' produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e delle relative modalita' di versamento previsto all'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.