Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  Nei periodi di cui  all'articolo  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
  a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori  appartenenti  a  persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non  residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa  per  lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i Comuni  dell'isola  dovranno  rilasciare  un
apposito contrassegno per il loro afflusso; 
  b)  autoambulanze  per  servizio  con  foglio  di  accompagnamento,
servizi di polizia, carri  funebri  e  veicoli  trasporto  merci,  di
qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le  limitazioni
alla circolazione vigenti  sulle  strade  dell'isola  e  veicoli  che
trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali,  sulla  base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; 
  c)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
  d) autoveicoli con targa estera,  sempre  che  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, purche' residenti all'estero; 
  e)   autoveicoli   che   trasportano   materiale   occorrente   per
manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o  Anacapri  e  per  la
durata temporale dei singoli eventi; 
  f) autoveicoli di proprieta'  dell'Amministrazione  Provinciale  di
Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria; 
  g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in  uso
al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.