Art. 3 
 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  410  a
euro 1.643 cosi' come  previsto  dal  comma  2  dell'articolo  8  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti  di
cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.