IL DIRETTORE GENERALE 
                     per le Politiche abitative 
 
  Visto il T.U. delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare
approvato con R.D. 28 aprile 1938 n. 1165; 
  Visto l'art.  105  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice
civile; 
  Visto l'art. 2540 del codice civile; 
  Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; 
  Visto il D.D. prot. n. 7110 del 15 luglio 2011  con  il  quale  gli
organi sociali della  cooperativa  edilizia  «POLARIS»  con  sede  in
Formia via Acqualonga sono stati sciolti e l'Avv.  Roberto  Mantovano
nominato Commissario Governativo per la gestione commissariale  della
societa' fino al 31 luglio 2012; 
  Visto il D.D. prot. n. 9991 del 12 agosto  2013  con  il  quale  la
gestione commissariale della predetta cooperativa e' stata  prorogata
fino al 31 agosto 2014; 
  Considerato che la cooperativa nell'anno 2006 aveva  apportato  una
variazione  statutaria  dell'art.  6,  trasformando   di   fatto   la
cooperativa  destinata  a  militari  ed   appartenenti   alle   Forze
dell'Ordine in una cooperativa non esclusivamente  militare,  con  lo
scopo di realizzare un nuovo programma edilizio; 
  Considerato  che  il  Commissario  ha  provveduto,  a  seguito   di
autorizzazione n.  7834  del  24  giugno  2013  di  questa  Direzione
Generale, a  ripristinare  l'art.  6  dello  statuto  societario  con
l'esclusione dei soci non militari; 
  Considerato, altresi',  che  detta  esclusione  ha  comportato  una
pretesa di liquidazione immediata  della  quota  da  parte  dei  soci
esclusi  non  militari,  determinando  una  consistente   esposizione
debitoria della cooperativa; 
  Considerato,  inoltre,  che  anche  alcuni  soci   militari   hanno
presentato  istanza  di  recesso  volontario  dalla  cooperativa  con
contestuale richiesta di restituzione delle somme versate; 
  Vista la relazione del Commissario Governativo in  data  8  gennaio
2014 nella quale  nell'illustrare  la  situazione  in  cui  versa  la
cooperativa, ha avanzato istanza  di  ammissione  alla  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa sia per problematiche  legate  ala
gestione poco trasparente del Sodalizio  e  sia  per  le  conseguenze
derivanti dalla modifica dell'art. 6 dello statuto  sociale,  che  ha
determinato una consistente esposizione debitoria  della  cooperativa
derivante dalla  richiesta  delle  somme  versate  vantate  dai  soci
esclusi; 
  Considerato,  inoltre,  che  la  situazione  di  insolvenza   della
cooperativa  si  e'  aggravata  ulteriormente  in  quanto  la   quasi
totalita' dei soci non ha provveduto a far fronte neanche agli  oneri
e alle spese di gestione ordinaria della societa'; 
  Preso  atto  della  situazione  di  insolvenza  della   cooperativa
«POLARIS»,  sulla  base  di  quanto  rappresentato  dal   commissario
governativo, determinata non solo dal mancato versamento delle  quote
spettanti ai soci ma anche dai  crediti  vantati  dai  soci  militari
receduti e da quelli non militari esclusi dalla compagine  sociale  a
seguito del ripristino dell'art. 6; 
  Considerato che con ministeriale prot. n. 2157 del 21 febbraio 2014
e' stato chiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello  Stato,  in
merito  alla   possibilita'   di   porre   in   liquidazione   coatta
amministrativa la cooperativa suddetta, attesa anche la cancellazione
della Commissione Centrale di Vigilanza quale  organo  consultivo  di
questa Amministrazione; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 198 del  regio  decreto  16  marzo
1942 n. 267 debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa  del
Sodalizio e la nomina del Commissario Liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Cooperativa Edilizia «POLARIS»  con  sede  in  Formia  (LT)  via
Acqualonga s.n.c. e' posta in liquidazione coatta  amministrativa  ai
sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2545/XVII  del  codice
civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;