Art. 5 
 
  1. Non sono compresi nella delega di cui  al  precedente  articolo,
oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei
dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati: 
  a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione  di
particolare  importanza  politica,  amministrativa  o  economica;   i
programmi, gli atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle
direttive di ordine generale; gli atti  inerenti  alle  modificazioni
dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti,  nonche'  degli
enti o societa' sottoposti a  controllo  o  vigilanza  del  Ministro;
tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai  Comitati
interministeriali; 
  b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria  e
straordinaria e di controllo  degli  enti  o  societa'  sottoposti  a
controllo o vigilanza del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
nonche'  le  nomine  e  le  designazioni,  previste  da  disposizioni
legislative,  di  rappresentanti  del  Ministero  in  seno  ad  enti,
societa', collegi, commissioni e comitati, cosi' come le  proposte  e
gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio
1978, n. 14; 
  c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni  e  di
comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo; 
  d)  gli  atti  inerenti  alle  funzioni  istituzionali  svolte  nei
confronti  di  altre  amministrazioni  dello   Stato,   quando   esse
comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di
pubblica finanza; 
  e) gli atti  e  le  determinazioni  di  competenza  dell'organo  di
indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150; 
  f) le determinazioni  sulle  relazioni  che  i  responsabili  degli
uffici sono tenuti a sottoporre al  Ministro  per  le  questioni  che
presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo  generale  o  il
coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero; 
  g) gli atti relativi alle nomine ed  alle  promozioni,  nonche'  le
decisioni  sui  giudizi   disciplinari   riguardanti   i   funzionari
appartenenti a qualifiche dirigenziali; 
  h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art.  14  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  i) i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo,  nonche'  le  risposte  agli   organi   di   controllo   sui
provvedimenti del Ministro; 
  1) l'adozione degli  atti  amministrativi  generali  inerenti  alle
materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165.